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COMPARTIZIONI, SUCCESSIONI E DONAZIONI

Compartizioni e successioni

 

Siamo regolarmente contattati da studi notarili o da ereditari per procedere alle stime o per compartizioni.

Queste operazioni sono 100% gratuite per qualsiasi quantità di monete o lingotti.

Possiamo organizzare le compartizioni in parti uguali, il riacquisto o una semplice stima del materiale in oggetto. In questo senso, vi invitiamo a prendere un appuntamento in sede al 26, rue Vivienne 75002 Parigi France, con il formulario di contatto.

Attenzione! Consigliamo agli eredi di manipolare il meno possibile le monete prima di farle stimare. In effetti, solo il fatto di pulirle comprometterebbe l'interesse numismatico e quest'ultimo (anche se le monete sembrano usate, arruginite o ossidate, conviene non pulirle per non compromettere il valore numismatico).

Donazioni

Imposizione delle monete d'Oro al titolo dei diritti di donazione.

Bisogna sapere che le monete d'Oro non sono tassabili in seguito a donazione.

Pricipi generali: tutte le persone fisiche che ricevono beni trasmessi a titolo gratuito si trova ipso facto tassato a titoli dei diritti di successione o di donazione. Esiste comunque qualche caso di esonero. Se riferito al Codice Generale delle tasse, agli articoli 790E e 790F.

Conoscenza dell'esenzione dei diritti di donazione.

Una donazione dà luogo a un certo numero di esenzioni. Tra questi si possono citare: 80.724 Euro tra sposi, 100.000 Euro per beneficiario, per i figli e portatori di handicapp (con certe condizioni), 31.865 Euro per i nipoti, 5.310 Euro per i pronipoti.

Questi esoneri possono essere cumulati. Si applicano da un periodo di 15 anni.

Per quanto concerne le persone legate da un patto civile di solidarietà (PACS): il partner legato da un PACS beneficia di una esenzione di 80.724 Euro dal 1° Gennaio 2008, allo stesso titolo di sposo.

Nel mentre, le donazioni devono essere effettuate dalla persona con la quale ha contratto un PACS. La parte ricevuta dal partner è sottoposta allo stesso parametro di quello tra coniugati.

Inoltre, questa esenzione non sarà più valida se il patto viene rotto nel corso dell'anno civile della sua conclusione o nell'anno seguente per un motivo esterno al matrimonio tra i partner, o il partner è deceduto.

Da notare inoltre che i concubini o le persone che non siano parenti, non beneficiano d'esenzione: la tassazione del 60% sarà applicata sul totale dei valori in riguardo.

Per le donazioni tra fratelli e sorelle, dal 1° Gennaio 2008, una esenzione di 15.932 Euro è applicata e dipartita tra fratello e sorella viventi. Questa esenzione può essere accumulata, nel bisogno, con l'esenzione prevista in favore delle persone portatrici di handicapp.

Per le donazioni a nipoti, l'esenzione di 7.967 Euro viene applicata sulla parte di ogni nipote dal 1° Gennaio 2008.

Quanto alle donazioni precedenti, queste esenzioni sono diminuite rispetto a quelle già beneficiate in donazioni anteriori, dal tempo del vivente e da almeno sei anni.

Se avete domande riguardo alle successioni, non esitate a contattarci:

 

 

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